CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 

1.    INFORMAZIONI GENERALI

1.1    Le presenti Condizioni generali di vendita si applicano senza riserva a tutte le società del DT Swiss Group.

1.2    DT Swiss Group (qui di seguito "DT Swiss") è costituito in particolare da DT Swiss Group AG, DT Swiss AG (SA, LTD), DT Swiss International AG e rispettive filiali, DT Swiss Deutschland GmbH (Germania), DT Swiss France S.A.S. (Francia), DT Swiss Polska Sp. z o.o. (Polonia), DT Swiss Inc. (USA), DT Swiss Asia Ltd. (Taiwan), nonché da eventuali nuove società e filiali.

1.3    Inoltrando un ordine, l'acquirente accetta le presenti Condizioni generali di vendita come parte integrante dei contratti su cui si basano gli ordini, e come parte integrante di ogni singolo ordine. Le eventuali condizioni generali di vendita dell'acquirente non sono applicabili laddove e nella misura in cui siano in contraddizione con le presenti Condizioni generali di vendita. Le Condizioni generali di vendita si applicano nella versione valida al momento della stipula del contratto individuale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva alle presenti Condizioni generali di vendita sarà parte del contratto, salvo il caso in cui l'acquirente dovesse opporsi alla modifiche delle disposizioni entro 30 giorni dalla data in cui ne è stato informato. La fruizione del servizio costituisce accettazione del presente accordo.

1.4    I preventivi forniti da DT Swiss sono validi fino al termine di scadenza in essi indicato. I preventivi privi di termine di accettazione non sono vincolanti.

1.5    Il contratto diventerà vincolante al momento della conferma dell'ordine da parte di DT Swiss.

1.6    L'acquirente è tenuto a verificare l'esatta corrispondenza tra ogni conferma dell'ordine e l'ordine stesso e, in caso di discrepanze, dovrà informarci per iscritto entro un massimo di 3 giorni. In caso contrario, il contenuto della conferma dell'ordine diventerà vincolante.

1.7    Ai fini dei rapporti giuridici tra le parti, i documenti di riferimento per ordine di priorità sono:     
         -    l'ordine di conferma     
         -    l'offerta     
         -    le presenti Condizioni generali di vendita     
         -    le disposizioni di legge

1.8    Qualsiasi ulteriore modifica o cancellazione potrà essere effettuata solo con il consenso scritto di DT Swiss.

1.9    L'acquirente dovrà informare DT Swiss, al più tardi al momento dell'inoltro dell'ordine, in merito a eventuali norme o disposizioni speciali in materia di tecnologie di sicurezza in vigore nel paese di destinazione.

 

2.    PREZZI

2.1    Tutti i prezzi sono da intendersi netti nella valuta indicata come da conferma dell'ordine. Il pagamento dovrà essere effettuato nella valuta corrispondente.

2.2    Le consegne dovranno avvenire conformemente ai termini fissati nella conferma dell'ordine. Salvo diversa indicazione nella conferma dell'ordine, la consegna è da intendersi franco fabbrica (EXW).

2.3    I servizi erogati da DT Swiss e non espressamente rientranti tra quelli previsti nella conferma dell'ordine saranno fatturati a parte.

2.4    Salvo diversa indicazione al paragrafo 2.2, le tasse (imposte sulla vendita di beni, IVA, ecc.), i dazi doganali e tutti gli altri costi e oneri connessi alla consegna saranno a carico dell'acquirente.

2.5    Sono fatte salve le variazioni di prezzo dovute ad aumenti dei prezzi da parte dei fornitori, variazioni dei tassi, ritardi nella consegna, modifiche salariali o altri eventi.

 

 

3.    TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1    Si applicano le scadenze indicate nella conferma dell'ordine (date di scadenza dei pagamenti).

3.2    Salvo altrimenti concordato nella conferma dell'ordine, il luogo del pagamento è il domicilio di DT Swiss a Bienna, in Svizzera.

3.3    Non sono concesse detrazioni per sconti, spese, tasse, costi, oneri, dazi doganali e simili. Le condizioni fissate nella conferma dell'ordine si applicano senza riserve; le eventuali detrazioni ingiustificate saranno reclamate.

3.4    È escluso qualsiasi diritto di compensazione (in particolare in caso di domande riconvenzionali) da parte dell'acquirente; qualsiasi reclamo inerente le merci non solleva l'acquirente dall'obbligo di pagamento fin quando le merci saranno di sua proprietà.

3.5    In caso di crediti scaduti, i pagamenti vengono sempre utilizzati, in primo luogo, per coprire i crediti privi di garanzie.

3.6    Per quanto riguarda altri aspetti, si applica la Scheda tecnica delle condizioni allegata alle ultime offerte valide.

 

4.    RISERVA DELLA PROPRIETÀ

4.1    Fino al pagamento integrale di tutti i crediti, compresi crediti accessori, richieste di indennizzo, crediti futuri e riscossione di assegni e cambiali, le merci rimangono di proprietà di DT Swiss. 

4.2    DT Swiss avrà il diritto di rivendicare la proprietà dei prodotti, mentre l'acquirente ha l'obbligo di restituire detti prodotti. La proprietà di DT Swiss non cessa neanche se l'acquirente trasforma o rivende i prodotti; in questo caso, DT Swiss acquisisce la comproprietà del nuovo articolo pari al valore dell'importo fatturato non pagato. L'acquirente conserva l'articolo in comproprietà con DT Swiss.

4.3    L'acquirente deve assicurare e tenere in buone condizioni i prodotti a proprie spese fino al completo pagamento degli stessi. Inoltre l'acquirente dovrà adottare tutte le misure atte a garantire che il diritto di proprietà di DT Swiss non sia pregiudicato o annullato. 

4.4    Alla stipula del contratto, l'acquirente cede in ogni caso a DT Swiss i suoi crediti successivi alla vendita. L'acquirente conserva la facoltà di recuperare i crediti dopo averli ceduti. Questo non interferisce con il diritto di DT Swiss di recuperare autonomamente i crediti; tuttavia, DT Swiss si impegna a recuperare i crediti solo in caso di inadempienza o di ritardo con i pagamenti da parte dell'acquirente. In tale eventualità, tuttavia, DT Swiss può esigere che l'acquirente comunichi tempestivamente i crediti ceduti e i rispettivi debitori, che fornisca tutte le informazioni necessarie alla riscossione, che consegni i documenti associati e informi i debitori (terzi) della cessione dei crediti.

4.5    L'acquirente ha l'obbligo di contribuire alle misure necessarie a proteggere la proprietà di DT Swiss. Alla stipula del contratto, l'acquirente acconsente, in particolare, a iscrivere la riserva della proprietà nel Registro dei patti di riserva della proprietà.

4.6    L'acquirente non è autorizzato a dare in pegno i prodotti consegnati o cederli a titolo di garanzia. In caso di costituzione in pegno e confisca o altra disposizione che coinvolga terzi, l'acquirente è tenuto a informarne tempestivamente DT Swiss e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari a far valere i diritti di DT Swiss. Gli ufficiali giudiziari e le terze parti dovranno essere informati in merito alla proprietà di DT Swiss.

 

5.    RITARDO NEL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

5.1    Laddove l'acquirente non provvedesse al pagamento anticipato o non fornisse le garanzie concordate ai sensi del contratto, DT Swiss avrà il diritto di sospendere la consegna o rescindere il contratto e chiedere, in entrambi i casi, il rimborso dei costi sostenuti e il pagamento degli interessi. Inoltre, DT Swiss avrà sempre la facoltà di esercitare il suddetto diritto qualora avesse motivo di ritenere, dopo la stipula del contratto, che l'acquirente non assolverà per intero ai propri obblighi.

5.2    In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, l'acquirente risulterà moroso senza ulteriore ingiunzione. In caso di ritardo nel pagamento, l'acquirente è tenuto a pagare, senza preavviso, gli interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza concordata. Inoltre, l'acquirente sarà tenuto versare a DT Swiss le spese per il sollecito di pagamento, pari a 20,00 CHF. Sono fatte salve le richieste di indennizzo di ulteriori danni.

5.3    In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, DT Swiss avrà il diritto di sospendere o annullare l'evasione di tutti gli altri ordini dell'acquirente. Per il resto, si applica il paragrafo 6.3.

5.4    Resta salvo l'esercizio dei diritti di proprietà da parte di DT Swiss (cfr. par. 4).

 

6.    RITARDO NELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

6.1    L'acquirente deve accettare la merce nella data concordata.

6.2    In caso di ritardo nell'accettazione da parte dell'acquirente, DT Swiss avrà il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento dopo un termine di 2 settimane e di richiedere il pagamento dei danni.

6.3    Se il ritardo nell'accettazione è imputabile all'acquirente, questi dovrà accollarsi i costi di deposito ed eventuali altri costi. Inoltre, il deposito della merce sarà interamente a rischio dell'acquirente.

 

7.     LUOGO DI ESECUZIONE: TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO DEL BENE E DEL RISCHIO

7.1    Il luogo di esecuzione è, in qualsiasi caso, lo stabilimento del venditore (EXW).

7.2    Il godimento del bene e il rischio si intendono trasferiti all'acquirente al più tardi nel momento in cui la merce lascia lo stabilimento o i magazzini (EXW).

7.3    Il trasporto avviene a rischio dell'acquirente. Questo si applica anche nel caso in cui DT Swiss si facesse carico dei costi di trasporto e assicurazione.

7.4    Laddove la consegna venisse posticipata su richiesta dell'acquirente o per altri motivi non attribuibili a DT Swiss, il rischio verrà trasferito all'acquirente a partire dalla data originariamente concordata per la consegna. A partire da questo momento, le merci saranno stoccate a spese e a rischio dell'acquirente (cfr. par. 6).

 

 

8.    CONSEGNA

8.1    Si applicano le scadenze indicate nella consegna dell'ordine. Queste potranno essere prorogate in caso di: (i) mancata comunicazione in tempi utili a DT Swiss delle informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, (ii) sopravvenute difficoltà al di fuori del controllo di DT Swiss nonostante l'adozione della dovuta diligenza o (iii) ritardo da parte dell'acquirente nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali.

8.2    In circostanze eccezionali (quali guasti dei macchinari, ritardo nella consegna delle materie prime o nella fornitura di energia, scioperi, calamità naturali, guerra, casi di forza maggiore), il termine di consegna si considererà automaticamente posticipato fino a completa risoluzione dell'evento imprevisto, senza che l'acquirente possa pretendere risarcimento alcuno. Laddove l'impedimento durasse più di 2 mesi, sia DT Swiss che l'acquirente avranno il diritto di recedere dal contratto senza indennizzo.

8.3    Laddove l'acquirente dimostrasse che il ritardo è imputabile a DT Swiss e di aver subito dei danni a seguito dello stesso, avrà facoltà di richiedere un'indennità per il ritardo. Detta indennità potrà essere al massimo dello 0,2% per ogni mese intero di ritardo, fino a un massimo del 2% del prezzo contrattuale dell'ordine evaso in ritardo. Non saranno ammesse ulteriori richieste di indennizzo da parte dell'acquirente.

 

9.    ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE MERCI

9.1    L'acquirente è tenuto a ispezionare le merci subito dopo la ricezione per verificare che non presentino difetti e, in caso di reclamo, dovrà informare tempestivamente DT Swiss per iscritto (tramite lettera, e-mail o fax), avendo cura di includere una descrizione dettagliata. La comunicazione dovrà pervenire a DT Swiss entro 10 giorni dalla ricezione delle merci. Qualora non venisse formulato alcun reclamo entro il suddetto termine di notifica, i prodotti saranno considerati esenti da vizi a tutti gli effetti e la consegna sarà da intendersi come approvata.

9.2    In caso di vizi occulti, DT Swiss dovrà essere informata per iscritto subito dopo la constatazione degli stessi ed entro 6 mesi dalla ricezione della merce. In caso di notifica oltre il suddetto termine, il diritto di reclamo decade.

9.3    In caso di reclamo giustificato, DT Swiss ritirerà a proprie spese la merce difettosa, la riparerà o la sostituirà con merce equivalente esente da vizi. Laddove non fosse possibile provvedere alla sostituzione, il contratto sarà da intendersi nullo senza indennizzo. La restituzione della merce dovrà essere concordata e approvata da DT Swiss.

 

10.    ESCLUSIONE DI ULTERIORI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI DT SWISS 

10.1    Tutti i casi di violazione del contratto e le conseguenze legali che ne derivano, così come tutti i reclami da parte dell'acquirente, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, saranno regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di vendita. In particolare, sono escluse tutte le richieste di danni non espressamente formulate, le richieste di riduzione del prezzo di acquisto, di cancellazione o rescissione del contratto. In ogni caso, non sarà presa in considerazione alcuna richiesta di indennizzo dell'acquirente che non riguardi direttamente la merce, quali perdita di produzione, perdita operativa, perdita di contratti, perdita di entrate e altri danni diretti o indiretti.

10.2    Rimangono valide le disposizioni legali obbligatorie.

10.3    Qualora DT Swiss fosse ritenuta responsabile da parte di un consumatore o una terza parte con riguardo a un aspetto riconducibile alla responsabilità prodotto, l'acquirente si impegna a sollevare DT Swiss da qualsiasi responsabilità se e nella misura in cui il vizio del prodotto non è dovuto alla consegna di merce difettosa.

 

 

11.    FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

11.1    Il foro competente per l'acquirente e DT Swiss è esclusivamente la sede legale di DT Swiss Group AG. Tuttavia, DT Swiss avrà la facoltà di citare in giudizio l'acquirente presso il domicilio o la sede di lavoro di quest'ultimo.

11.2    I rapporti giuridici tra le parti sono regolati esclusivamente dalla legge svizzera; non si applicano pertanto le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili ("Convenzione di Vienna" / CISG) dell'11 aprile 1980.

11.3    Clausola di arbitrato Qualsiasi controversia, contenzioso o rivendicazione derivanti dal presente contratto o in relazione con esso, comprese la sua validità, nullità, violazione o risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento svizzero di arbitrato internazionale così come definito dall'Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere. Si applicano le norme di arbitrato nella versione valida al momento della consegna della notifica relativa all'arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da uno o tre membri. Sede dell'arbitrato è la sede legale di DT Swiss Group AG, in Svizzera. La procedura arbitrale si tiene generalmente in lingua tedesca. Con il consenso scritto di DT Swiss, l'arbitrato potrà essere tenuto anche in lingua inglese.